
La disciplina del cumulo tra pensioni e reddito di lavoro autonomo prevede che la trattenuta delle quote non cumulabili sia effettuata dagli enti erogatori in via provvisoria sulla base dei redditi che i pensionati presumono di conseguire nel corso dell’anno. Le trattenute sono quindi conguagliate sulla base di dichiarazione circa i redditi effettivi rilasciata dai soggetti interessati entro il termine stabilito per la denuncia ai fini Irpef.
Pertanto, entro il 31 ottobre 2025 (scadenza per la dichiarazione dei redditi) i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2024 e che svolgono attività di lavoro autonomo devono produrre la dichiarazione dei redditi derivanti da tale attività e conseguiti nell’anno 2024.
Da tale obbligo sono esclusi i pensionati non soggetti al divieto di cumulo, così individuabili:
- titolari di pensione di vecchiaia, indipendentemente dall’anzianità contributiva;
- titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo in quanto dal 1° gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro;
- titolari di pensione o di assegno di invalidità, liquidati con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (si ricorda che è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione purché utilizzata per la liquidazione di supplementi);
- titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima in quanto dal 1° gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro;
- titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza entro il 31 dicembre 1994.
L’incumulabilità, inoltre, non opera per i titolari di pensione e di assegno di invalidità qualora conseguano un reddito di lavoro autonomo non superiore all’importo del trattamento minimo del FPLD (pari per il 2024 a euro 7.781,93).
Per l’individuazione dei redditi, in generale non rilevano quelli derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento di anziani, le indennità percepite per la funzione e di giudice tributario, nonché tutte quelle comunque connesse a cariche pubbliche elettive.
I redditi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali ed al lordo delle ritenute erariali. Il reddito di impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.
Dichiarazione a preventivo per l’anno 2025 ed esclusioni
La dichiarazione deve essere fatta anche a preventivo dai pensionati, soggetti al divieto di cumulo, che svolgano attività di lavoro autonomo nel corrente anno con riferimento ai redditi presunti del 2025.
La dichiarazione a consuntivo deve essere presentata anche quando la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni. Ugualmente deve essere presentata quella a preventivo laddove i redditi presunti per l’anno in corso non si discostino dalla situazione dell’anno precedente.
L’omessa presentazione della dichiarazione comporta l’applicazione di una sanzione pari all’ammontare annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione stessa.
Il cittadino per presentare la dichiarazione reddituale può accedere al servizio on line dell’Inps tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, oltre alla Carta Nazionale dei Servizi, alla Carta di Identità Elettronica o eIDAS).
Una volta autenticatosi accederà al servizio online “RED precompilato” selezionando la voce: “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)” e successivamente scegliere la campagna di riferimento: “Campagna RED 2025 anno reddito richiesto 2024”.
Messaggio Inps n. 3036 del 13/10/2025
Lombardi Borgia Andrea
[email protected]Tel. 0721 383 211



