Invio del prospetto informativo disabili entro il 31 gennaio 2023

Il Prospetto informativo disabili deve essere inviato, obbligatoriamente, per via telematica, entro il 31 gennaio 2023.

Soggetti obbligati e termini di presentazione

Sono obbligati all’invio telematico del prospetto informativo solo i datori pubblici e privati che a livello nazionale occupano almeno 15 dipendenti, costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

I datori di lavoro che, rispetto all’ultimo prospetto annuale inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono quindi tenuti all’invio del prospetto informativo. L’unica eccezione rispetto a tale regola è rappresentata dall’adempimento richiesto ai datori di lavoro interessati dalle compensazioni territoriali e infragruppo ai quali è comunque richiesto l’invio del prospetto informativo a prescindere dall’intervento di cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. L’insorgenza dell’obbligo di assunzione di soggetti disabili si determina nel momento in cui il datore di lavoro si colloca per la prima volta in una delle fasce previste dalla norma (da 15 a 35, da 36 a 50, oltre 50), oppure quando avviene il suo passaggio ad una fascia superiore, con incremento della base di computo che comporta variazione del numero delle unità disabili da assumere. Il Ministero del Lavoro ha chiarito il significato della dizione di legge “cambiamenti nella situazione occupazionale” (incremento/decremento di personale, riconoscimento dello status di disabile in costanza di lavoro, perdita dello status di disabile), specificando in generale che i predetti cambiamenti devono essere tali da modificare l’obbligo di assunzione previsto dagli artt. 3 e 18 (quindi anche le categorie protette: c.d. orfani e vedove, profughi) della Legge n. 68/99 a seguito di variazione della base di computo, oppure tali cambiamenti devono andare ad incidere sul computo delle quote di riserva di cui ai citati articoli 3 e 18, cambiamenti questi intervenuti a seguito di variazioni del personale “protetto” in forza presso il datore di lavoro. L’obbligo di invio del prospetto non scatta quando le modifiche nell’organico non incidono sul computo delle quote di riserva. Il Ministero ha elencato i cambiamenti che incidono sul computo delle quote di riserva di cui agli artt. 3 e 18 della Legge 68/99:

  • la quiescenza;
  • le dimissioni volontarie;
  • i licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo;
  • i decessi;
  • le trasformazioni societarie, le fusioni, gli scorpori e le cessioni di ramo d’azienda;
  • gli appalti;
  • gli esoneri parziali concessi ai sensi dell’art. 5, comma 3, della Legge n. 68/99;
  • le sospensioni degli obblighi di assunzione di cui all’art. 3, comma 5, della Legge n. 68/99 (cassa integrazione guadagni straordinaria, licenziamenti collettivi, con i limiti e le specificazioni previsti nel citato articolo);
  • la computabilità nella quota di riserva, da parte dei datori di lavoro privati del lavoratore normodotato che, in costanza di rapporto di lavoro, è diventato inabile allo svolgimento delle proprie mansioni (art. 4, comma 4, della Legge n. 68/99), a seguito di infortunio o malattia, che ne ha ridotto la capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60%, oppure del lavoratore che successivamente all’assunzione, si è invalidato per infortunio sul lavoro o malattia professionale, a condizione che, a seguito di tale evento, gli venga riconosciuto un grado d’invalidità superiore al 33% (art. 3, comma 4, del DPR n. 333/2000), nonché la computabilità ai sensi del comma 3 bis, dell’art. 4 della Legge n. 68/1999, del lavoratore riconosciuto disabile prima della costituzione del rapporto di lavoro assunto al di fuori delle procedure del collocamento obbligatorio.

Modalità di presentazione

Il prospetto informativo deve essere inviato telematicamente al servizio competente, quale modalità esclusiva di adempimento. La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica e l’invio con strumenti diversi (es. formato cartaceo) costituisce mancato adempimento. I datori di lavoro possono provvedere all’invio direttamente ovvero per il tramite di uno dei “soggetti abilitati” alle comunicazioni obbligatorie avvalendosi esclusivamente dei servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti. L’impresa capogruppo può presentare il prospetto informativo per le aziende facenti parte del gruppo di impresa in qualità di soggetto abilitato ad agire in nome e per conto delle aziende facenti parte del gruppo di impresa. Il prospetto è unico a livello nazionale e deve essere inviato al nodo regionale ove è ubicata la sede legale del datore di lavoro. I servizi informatici rilasciano una ricevuta di avvenuta trasmissione, indicante la data e l’ora di ricezione del prospetto. Tale ricevuta fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge. Ogni prospetto inviato viene contrassegnato con un codice univoco a livello nazionale che ne consente la puntuale identificazione. Nel caso in cui si verificassero inconvenienti tecnici che non consentissero l’adempimento nei termini perentori previsti dalla normativa, i servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti pubblicano i periodi (data, ora e minuti) in cui si sono verificati i malfunzionamenti e i soggetti obbligati ed abilitati effettueranno l’adempimento il primo giorno utile. Per quanto attiene alla competenza nell’invio dei prospetti informativi il Ministero precisa quanto segue:

  • i datori di lavoro, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in una sola regione, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla regione, sia “autonomamente” che attraverso il dominio “sussidiario” messo a disposizione del Ministero del Lavoro;
  • i datori di lavoro che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni, che adempiono all’obbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda;
  • qualora l’obbligo sia adempiuto per il tramite di un intermediario (soggetto abilitato) quest’ultimo invia tutto il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’intermediario.

Nel caso di invio del prospetto da parte di un’azienda capogruppo, la regola di invio segue quella dell’azienda capogruppo stessa. I soggetti obbligati le cui sedi sono ubicate in una regione presso la quale i servizi informatici non sono attivi dovranno inviare il prospetto informativo presso il dominio transitorio messo a disposizione dal Ministero del lavoro. Per quanto attiene alla competenza nell’invio dei prospetti, i soggetti obbligati inviano un solo prospetto informativo ad un unico servizio telematico; in questo modo il prospetto inviato sarà unico a livello nazionale e sarà completo dei dati relativi a ciascuna provincia in cui è presente almeno una unità operativa o la sede legale. 

I soggetti obbligati e i soggetti abilitati che hanno effettuato l’invio del prospetto informativo hanno facoltà di annullare o rettificare il documento inviato. E’ possibile annullare on line per qualsiasi motivo prima della scadenza del termine di invio un prospetto già inoltrato. La rettifica sempre on line di un prospetto inviato può avvenire limitatamente ai dati che non costituiscono l’obbligo entro 5 giorni dall’invio dello stesso. Il documento “Modelli e regole 2016”, redatto dal Ministero e tuttora valido, contiene i campi che possono essere oggetto di rettifica. Per poter effettuare l’invio telematico i soggetti obbligati ed abilitati devono prioritariamente accreditarsi con le modalità indicate dal servizio informatico utilizzato nonché compilare la modulistica messa a disposizione on line. I servizi informatici rilasceranno una ricevuta dell’avvenuta trasmissione, indicante la data e l’ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente. Tale ricevuta fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge e non deve essere seguita dalla trasmissione di alcun documento cartaceo.

Contenuto del prospetto

Il datore di lavoro procede ad inserire i dati nei relativi quadri provinciali avendo cura di inserire, sommandoli all’interno degli stessi quadri, i dati di tutte le unità produttive presenti sul territorio provinciale. Il sistema telematico effettuati i calcoli che determinano la situazione occupazionale nazionale e provinciale rispetto agli obblighi, richiede al datore di inserire le compensazioni territoriali sia all’interno della propria impresa nel caso di imprese multilocalizzate che presso unità produttive di imprese appartenenti al gruppo di impresa. Il calcolo cui fare riferimento per la gestione degli obblighi è quello nazionale. Conseguentemente il sistema ridetermina automaticamente la situazione provinciale eventualmente applicando i correttivi necessari nei casi in cui i conteggi comportino arrotondamenti non coerenti con il calcolo nazionale. I dati da inserire devono essere riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si effettua la denuncia. Occorre indicare il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e il nominativo dei lavoratori computabili nella quota di riserva, i posti di lavoro e le mansioni disponibili per tale categoria di lavoratori. Una dettagliata struttura del modulo è contenuta nel documento “Modelli e regole” 2016, tuttora valido.

Rispetto alla gestione delle sospensioni degli obblighi occupazionali, il prospetto telematico evidenzia se il datore di lavoro ha dichiarato una sospensione a carattere nazionale (ad esempio per una procedura di licenziamento collettivo) o provinciale, in modo che i servizi provinciali possano prendere in considerazione tale informazione ai fini della gestione di eventuali scoperture delle aziende. Va indicata la data di fine della sospensione degli obblighi occupazionali per consentire una valutazione completa della situazione aziendale. Il Ministero del Lavoro ha comunicato che la sospensione degli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili si applica anche nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sottoscrive accordi e attiva le procedure di incentivo all’esodo dei lavoratori più prossimi ai trattamenti di pensione (previste dall’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge 28 giugno 2012, n. 92). La sospensione dell’obbligo deve intendersi peraltro limitata in proporzione al numero di lavoratori per i quali è prevista la cessazione del rapporto all’esito della procedura di incentivo all’esodo, per la durata della procedura medesima e per il singolo ambito provinciale di attività, in analogia ai datori di lavoro che fanno ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria o ai contratti di solidarietà. Le regole per la sospensione degli obblighi sono dettate dall’art. 4 del DPR n. 333/2000: il datore di lavoro in possesso del provvedimento amministrativo che legittima l’integrazione salariale dovrà fare una comunicazione via PEC agli uffici del Collocamento Mirato chiedendo la sospensione degli obblighi. Nelle ipotesi in cui si realizzino dei distacchi o trasferimenti di personale, il Ministero del Lavoro ha precisato che il datore di lavoro privato distaccante dovrà includere il lavoratore distaccato nella base di computo della provincia dove è stato originariamente assunto, e qualora tale lavoratore sia disabile lo stesso sarà escluso dalla base di computo e computato nella quota di riserva della stessa provincia. In caso di distacco di un lavoratore disabile, quindi, ai fini della sua esclusione dalla base di computo e della sua computabilità nella quota di riserva di cui all’art. 3 della Legge 68/99, per il datore di lavoro privato rileva unicamente la sede provinciale ove è stata effettuata l’assunzione dello stesso a copertura del posto di lavoro protetto e tale posto deve essere considerato coperto anche quando il disabile presta la propria attività lavorativa in una provincia diversa da quella nella quale è stata effettuata la sua originaria assunzione. In caso invece di trasferimento del lavoratore, che si concretizza in un mutamento definitivo del luogo di adempimento della prestazione lavorativa sempre resa per lo stesso datore di lavoro che lo ha assunto, che interessi un soggetto normodotato, lo stesso deve essere incluso nella base di computo della provincia nella quale presta la propria attività a seguito del trasferimento. Viceversa, se il lavoratore trasferito è un disabile assunto tramite le procedure del collocamento obbligatorio, lo stesso deve essere computato nella quota di riserva nella sede nella quale è stato trasferito ed escluso dalla base di computo nella provincia ove è stato assunto, tenuto conto del carattere provinciale del collocamento obbligatorio. Per quanto attiene i lavoratori riservatari occupati obbligatoriamente, il Ministero ha chiarito che gli appartenenti alla categoria protetta ex art. 18, comma 2, dei c.d. orfani, vedove e profughi, già in servizio presso il datore di lavoro obbligato, ai quali si devono aggiungere gli orfani o in alternativa il coniuge superstite di coloro che sono deceduti per “fatto di lavoro” (ai sensi dell’art. 3, comma 123, della Legge n. 244/2007), sono esclusi dalla base di computo “nei limiti della percentuale ivi prevista” (1%). Per quanto concerne invece la computabilità dei soggetti medesimi nella quota di riserva spettante ai lavoratori disabili, questa deve avvenire nella stessa misura (1%) estesa però anche alle ipotesi in cui i lavoratori appartenenti alle “categorie protette” siano stati assunti a seguito di formale autorizzazione oppure di autorizzazione allo scorrimento ai sensi degli articoli 13 e 9 della Legge n. 482/1968, e computati all’epoca nella quota di riserva relativa alle assunzioni obbligatorie. Il Ministero del Lavoro ha altresì chiarito che nell’ipotesi di cambio appalto, il datore subentrante può computare nella quota di riserva ex art.18 comma 2 il personale orfano assunto in applicazione dell’obbligo contrattuale derivante dal Ccnl imprese pulizia/multiservizi e quindi al di fuori delle procedure sul collocamento obbligatorio.

I lavoratori assunti con contratto a tempo parziale si computano in proporzione all’orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nell’azienda, con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale. Il calcolo verrà effettuato sommando le ore di tutti i contratti a tempo parziale e rapportando la somma ottenuta al totale delle ore previste a tempo pieno in base al contratto collettivo di lavoro, con successivo arrotondamento ad unità della frazione residua superiore al 50%. Nel prospetto deve inoltre essere fornito il numero dei lavoratori in servizio computabili nella quota di riserva di cui agli artt. 3 (disabili) e 18, co. 2 (cosiddetti orfani/vedove) della Legge n. 68/99. I datori di lavoro pubblici o privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, che assumono un lavoratore disabile, con invalidità superiore al 50 per cento con contratto a tempo parziale, possono computare il lavoratore medesimo come unità, a prescindere dall’orario di lavoro svolto. Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (art. 34, comma 3, ultimo periodo) ha previsto che, in caso di somministrazione di lavoratori con disabilità per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva (di cui all’articolo 3). La missione deve essere continuativa presso lo stesso utilizzatore. Atteso che la computabilità è legata alla missione, il lavoratore disabile è computato dall’utilizzatore durante la stessa. Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 ha introdotto la computabilità nella quota di riserva di cui all’articolo 3 dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio.

La computabilità del lavoratore secondo il Ministero del Lavoro è subordinata:

1) alla dimostrazione, mediante idonea documentazione medica, che, anteriormente alla costituzione del rapporto, il lavoratore si trovava in condizioni di riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento ovvero di minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra ovvero di riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento per le persone con disabilità intellettiva e psichica;

2) all’assunzione del lavoratore al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio;

3) all’idoneità del lavoratore con disabilità a continuare a svolgere le mansioni cui è adibito. Il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore interessato, è tenuto a richiedere la visita per l’accertamento della compatibilità delle mansioni cui è adibito.

Con riferimento alle eventuali scoperture, è richiesta l‘indicazione dei posti di lavoro e delle mansioni/qualifiche disponibili sia per i lavoratori disabili sia per gli orfani e vedove, che rappresenta uno degli elementi più complessi e delicati nella redazione del prospetto per le conseguenze che determina sul piano delle richieste di avviamento. In mancanza di dettagliate esplicazioni ministeriali il concetto di disponibilità non deve essere inteso nel senso di posti ritenuti vacanti bensì di posti in organico. L’indicazione delle mansioni disponibili nel sistema avviene selezionando una delle voci già presenti identificate attraverso la catalogazione Istat. E’ opportuno che nelle sezioni “mansione/descrizione compiti” e “capacità richieste/controindicazioni” venga indicata una breve descrizione dei compiti previsti e le abilità richieste (psicomotorie, sensoriali, relazionali, cognitive) o eventuali peculiarità nello svolgimento della mansione. In tema di convenzioni, il datore di lavoro comunica nel prospetto il numero di lavoratori coinvolti nelle convenzioni stipulate o richieste dal datore di lavoro. Le convenzioni stipulate in base agli artt.12 bis e 14 devono invece essere indicate nell’apposita sezione. Nel prospetto devono essere indicati i dati generali riferiti al datore di lavoro e verrà determinata la base di computo per il calcolo dell’obbligo occupazionale, tenendo conto delle esclusioni previste dalla legge. Al riguardo sono esclusi: i lavoratori riservatari occupati obbligatoriamente; i dirigenti; i lavoratori a domicilio; i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi, con contratto di somministrazione presso l’impresa utilizzatrice; i soci di cooperative di produzione e lavoro; i lavoratori assunti per attività da svolgersi esclusivamente all’estero, i lavoratori socialmente utili, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, lavoratori ammessi al telelavoro. Per effetto di specifiche disposizioni di legge non sono inoltre computabili gli apprendisti, i contratti di reinserimento. Al fine di determinare gli obblighi occupazionali dei disabili i datori di lavoro che operano nei seguenti settori:

  • trasporto aereo, marittimo e terrestre, limitatamente al personale viaggiante e navigante,
  • impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto,
  • autotrasporto, per quanto concerne il personale viaggiante,
  • datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore,

ometteranno dal computo il personale appartenente a tali categorie. La Legge n. 92/2012 ha altresì previsto che è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale, e quindi indipendentemente dalla circostanza che l’impresa sia classificabile come edile o che applichi il contratto dell’edilizia. In materia di “cambio appalto” l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha altresì chiarito, che ai fini della quota di riserva, dal computo dei lavoratori impiegati debbano essere esclusi i lavoratori assunti in virtù delle cosiddette clausole sociali, ossia il personale assunto a seguito dell’aggiudicazione di un appalto e destinato, al termine dello stesso, a transitare alle dipendenze del nuovo appaltatore. Infatti, l’incremento occupazionale del personale già impegnato in un appalto e acquisito per “cambio appalto” ha carattere provvisorio, destinato a ridursi al termine dell’esecuzione dell’appalto, e pertanto non deve essere computato nella quota di riserva, ferma la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall’impresa cessata. I lavoratori agili sono computabili nell’organico aziendale.

Gestione delle compensazioni territoriali

Gli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili nonché di orfani e vedove (artt. 3 e 18 della Legge n. 68/1999) devono essere rispettati a livello nazionale e la compensazione territoriale è realizzata direttamente dai datori di lavoro privati che – ferme restando le aliquote d’obbligo (ossia il numero complessivo di disabili da assumere, cosiddetta “quota di riserva”) – possono assumere presso un’unità produttiva più lavoratori con diritto al collocamento di quanto previsto per quella singola unità, usando “automaticamente” le eccedenze per compensare il numero minore di assunti in altre unità produttive (o nelle altre imprese del gruppo aventi sedi in Italia). Pertanto, individuato il numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato riferito a ciascuna unità produttiva, i datori di lavoro privati multilocalizzati possono compensare in via automatica le eccedenze di lavoratori assunti in determinate unità produttive con le carenze di lavoratori da assumente nelle altre unità produttive. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la stessa possibilità di compensazione automatica è estesa alle imprese che fanno parte di un gruppo ove la compensazione può avvenire anche tra le diverse imprese del gruppo soggette all’obbligo. Il Ministero del Lavoro ha specificato che il “gruppo di imprese” è quello definito dall’art. 31 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ed individuato ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile e del Decreto Legislativo 2 aprile 2002, n. 74, vale a dire le società collegate o controllate. In base alla norma civilistica, sono considerate società controllate:

  • le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  • le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  • le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Sono, invece, considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. Per le imprese che fanno parte di un gruppo, ferme restando le aliquote d’obbligo di ciascuna impresa, un’impresa del gruppo con sede in Italia può assumere un numero di lavoratori, aventi diritto al collocamento obbligatorio, superiore a quello prescritto dall’applicazione degli artt. 3 e 18 della Legge n. 68/1999, portandolo automaticamente in compensazione con le minori assunzioni effettuate in altra impresa del gruppo operante in Italia. Il solo adempimento imposto alle imprese interessate alla compensazione – territoriale e infra-gruppo – riguarda la presentazione in via telematica del prospetto informativo (di cui all’articolo 9, comma 6 della Legge n. 68/1999) a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo, dal quale risulti l’adempimento dell’obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo. Il prospetto informativo permette di specificare presso quale azienda verranno portate in eccedenza o in riduzione le unità assunte utilizzando la sezione apposita “compensazioni territoriali”. La presentazione del prospetto informativo nel caso di compensazioni intergruppo determina una situazione occupazionale che si sostanzia a seguito della valutazione dell’insieme dei prospetti informativi presentati a livello di gruppo. Ne consegue che le aziende interessate a tale tipologia di compensazione devono presentare il prospetto informativo anche nel caso in cui non sono intervenuti, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’invio del prospetto, cambiamenti della situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva

Esonero parziale autocertificato 60 per mille

Il Decreto Legislativo n.151/2015 ha previsto che i datori di lavoro possano autocertificare l’esonero relativamente agli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille e sono tenuti al pagamento del relativo contributo al Fondo disabili (di cui all’art. 13, Legge n. 68/1999). Nella sezione “esonero parziale autocertificato 60 per mille” del prospetto informativo il datore di lavoro deve indicare, all’interno di ciascun ambito provinciale in cui insistono le unità produttive interessate dall’esonero, la data in cui ha inviato telematicamente l’autocertificazione attestante l’esonero. L’autocertificazione è compatibile con l’esonero parziale dall’obbligo di assunzione a condizione che la quota di esonero autorizzata complessivamente non superi la quota percentuale massima del 60% della quota di riserva e non possono ricorrere all’esonero autocertificato i datori di lavoro che appartengono alla classe dimensionale 15-35 dipendenti.

Apparato sanzionatorio

Il ritardato invio del prospetto informativo è punito dal 1° gennaio 2022 con una sanzione amministrativa pari alla somma di euro 702,43, maggiorata di euro 34,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo. L’articolazione della sanzione consente di assorbire l’ipotesi dell’omesso invio del prospetto, essendo il ritardo un’omissione che si perpetua. Inoltre, trattandosi di un comportamento omissivo (sia pure progressivo, vale a dire l’importo pecuniario aumenta con il protrarsi dei giorni in cui continua l’inadempimento) trova applicazione l’istituto della diffida ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, con il pagamento, in caso di ottemperanza, del quarto dell’importo edittale. Rispetto alle modalità delle assunzioni previste dalla Legge n. 68/1999, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono le persone con disabilità mediante richiesta nominativa, senza limiti in termini percentuali, oppure mediante la stipula di convenzioni di cui all’art. 11, Legge n. 68/1999. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte negli elenchi, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro. In caso di mancata assunzione mediante richiesta nominativa entro 60 giorni dal momento in cui decorre l’obbligo di assunzione, gli uffici competenti procedono all’avviamento delle persone con disabilità secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici potranno procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro. Secondo il Ministero del lavoro, atteso il disposto dell’articolo 9, comma 3, citata legge secondo cui “la richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l’invio agli uffici competenti dei prospetti informativi”, se il prospetto informativo è presentato entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione vale come richiesta di avviamento nominativa o numerica, fermo restando che, ove numerica, il datore di lavoro deve indicare la qualifica già concordata con gli uffici competenti. Qualora alla data di presentazione del prospetto siano trascorsi i 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, lo stesso vale unicamente come richiesta numerica e il datore di lavoro deve indicare la qualifica precedentemente individuata presso gli uffici competenti. Al fine di ottemperare l’obbligo di assunzione la legge riconosce anche la possibilità di realizzare un programma di inserimenti utilizzando lo strumento della convenzione, la cui disciplina è definita a livello regionale Sul territorio provinciale gli uffici del Collocamento Mirato Disabili offrono inoltre i seguenti servizi:

  • consulenza su modalità di assolvimento obblighi ed incentivi all’assunzione
  • stipula convenzioni art. 14, D.Lgs 276/03 fra Provincia, azienda e cooperativa per l’affidamento di commesse a copertura della quota di riserva
  • servizio di preselezione di lavoratori con disabilità

E’ poi disponibile presso gli uffici del Collocamento Mirato Disabili l’elenco dei soggetti iscritti, che può essere consultato o richiesto in copia. Per la ricerca delle categorie orfani, vedove e profughi di cui all’art.18 comma 2, il Collocamento Mirato Disabili rende disponibile solo l’elenco dei soggetti iscritti.

 

Iscriviti alla newsletter

Resta sempre aggiornato sulle ultime novità del tuo settore, gli eventi e le attività di Confindustria Pesaro Urbino. Iscriviti alla nostra newsletter.