La legge contente disposizioni in materia di lavoro (Legge 13 dicembre 2024, n. 203), in vigore dal 12 gennaio 2025, sostituisce quanto precedentemente previsto (dall’articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) in materia di compatibilità del trattamento di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa.

Viene infatti introdotta la regola secondo la quale il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale, non ha diritto al relativo trattamento per le sole giornate di lavoro effettuate.

Il lavoratore decade invece dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’Inps, dello svolgimento dell’attività lavorativa. A tal fine sono valide le comunicazioni obbligatorie di assunzione a carico dei datori di lavoro (Unilav).

Legge 13 dicembre 2024 n. 203 pubblicata sulla G.U. n.303 del 28/12/2024 (art. 6)

Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro 30 dicembre 2024 n. 9740

Per informazioni

Lombardi Borgia Andrea

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Tel. 0721 383 211

Tanoni Daniele

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Tel. 0721 383 218

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