Art. 1 Costituzione, sede, denominazione, durata
E' costituita con sede a Pesaro
L'Associazione è indipendente e apartitica, non ha fine di lucro ed ha durata illimitata.
Alla Associazione possono aderire tutte le imprese che svolgono attività di produzione di beni o servizi e che hanno sede o unità produttive nella provincia di Pesaro e Urbino.
Parimenti hanno titolo per aderire, come Soci effettivi i consorzi e le imprese artigiane.
Fanno parte dell’Associazione i Gruppi degli Armatori della pesca, i Trebbiatori e Motoaratori ed i conduttori di Frantoi oleari, che svolgono la loro attività all’interno della Associazione ma con regolamenti specifici approvati dalla Giunta.
L'Associazione aderisce a Confindustria, ne adotta il logo nella propria denominazione, assumendo il ruolo di componente territoriale del Sistema della rappresentanza delle imprese produttrici di beni e/o servizi quale definito dallo Statuto Confederale.
L'Associazione acquisisce di conseguenza i diritti e gli obblighi che ne derivano per sé e per i propri associati e le imprese aderenti hanno diritto a ricevere tutte le prestazioni erogate dalle componenti del Sistema.
Su delibera della Giunta, l’Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali.
Art. 2 Scopi
Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, I'Associazione garantisce la rappresentanza e la tutela degli interessi delle imprese associate e la promozione dei valori di cui le stesse sono portatrici, nonché l'erogazione di servizi fruibili singolarmente dalle aziende o dalle categorie rappresentate. In tale quadro l'Associazione si fa carico di attivare rapporti con le istituzioni a livello provinciale e/o comunale e con tutti i pubblici poteri operanti nel territorio di riferimento, concorrendo a promuovere con dette istituzioni e con le altre organizzazioni forme di collaborazione per perseguire in comune le più vaste finalità di progresso e sviluppo.
Le materie o i principali settori di attività, nei quali è impegnata l'Associazione, sono:
la promozione nella società e presso gli imprenditori della coscienza dei valori sociali e civili e dell'eticità dei comportamenti della imprenditorialità;
la diffusione della cultura industriale;
la promozione dello sviluppo economico locale;
la politica del territorio e il relativo sistema delle infrastrutture;
le politiche del credito;
I’ambiente e l'energia;
la scuola e la formazione professionale;
il mondo del lavoro ed i problemi sindacali, il coordinamento e la concertazione con le altre componenti del Sistema al fine di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti e delle prestazioni rese.
L'Associazione promuove poi la maggiore solidarietà e collaborazione tra le aziende associate e cura l'assistenza e la tutela degli interessi delle medesime in tutti i problemi sindacali, sociali, legali, tributari, economici e culturali che direttamente o indirettamente le riguardano rappresentandole nei confronti di qualsiasi amministrazione ed autorità, organizzazione economica, politica sindacale, finanziaria e culturale.
L'Associazione provvede alla designazione e alla nomina di rappresentanti delle categorie industriali presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organismi in genere in cui la rappresentanza sia richiesta, promuovendo altresì la nomina ove tale rappresentanza e presenza sia ritenuta necessaria ed utile.
Essa promuove e partecipa all'organizzazione della categoria sul piano regionale ed organizza, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su istituzioni di generale interesse provinciale, regionale e nazionale.
Promuove la informazione, la conoscenza e la cultura per contribuire al progresso sociale, politico ed economico del territorio.
Per raggiungere le finalità di cui sopra, I'Associazione può dar vita, partecipare o contribuire ad associazioni, fondazioni, enti, istituzioni o società e, in generale, ad organismi regolati dal Codice Civile o da altre disposizioni di legge.
Nel perseguimento dei suoi scopi, l'Associazione adotta il Codice Etico confederale e
Art. 3 Struttura organizzativa
L'Associazione si articola in Gruppi merceologici, ciascuno dei quali raggruppa le imprese industriali e di servizi della medesima categoria merceologica o di più categorie similari.
Art.4 Soci
Possono aderire all'Associazione le imprese di cui all'art.1 che accettino di rispettare il presente Statuto, nonché alle deliberazioni e alle disposizioni che siano emanate dagli organi statutari.
Possono altresì aderire all'Associazione le imprese che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte.
Le imprese non private di cui al precedente comma che abbiano aderito all’Associazione dopo l’entrata in vigore del presente Statuto, godono di tutti i diritti associativi e devono rispettare tutti gli obblighi di cui al successivo articolo.
Tuttavia, al complesso di tali imprese non può essere attribuito più del 10% del totale dei voti assembleari dell'Associazione e a fronte di una eventuale limitazione dell'elettorato attivo deve corrispondere l'applicazione di proporzionate aliquote contributive, determinate dalla Giunta.
Possono inoltre aderire all’Associazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dalla Giunta, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell’Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.
Le imprese ed i loro rappresentanti debbono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale con particolare riferimento al Codice Etico di cui all'art.2.
Viene incentivata anche l'adesione dei gruppi industriali con i criteri e le modalità fissate dalla Giunta.
La domanda di ammissione a socio deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o dal Direttore Generale dell'impresa e deve essere rivolta al Presidente dell'Associazione.
La domanda di ammissione deve contenere la dichiarazione di impegnarsi ad osservare il Codice Etico, le norme del presente Statuto, le deliberazioni assunte dai competenti organi dell'Associazione ed a provvedere al pagamento delle quote associative determinate dalla Giunta.
Nella domanda devono anche essere indicate le persone dei legali rappresentanti dell'impresa richiedente, il settore di appartenenza e devono essere fornite tutte le notizie e dati sulle attività svolte richieste dal Consiglio Direttivo.
Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Presidente del Gruppo merceologico di appartenenza.
Contro la deliberazione negativa del Consiglio Direttivo, I'impresa può ricorrere, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, alla Giunta, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.
Contro la deliberazione negativa della Giunta è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.
Il rapporto associativo si instaura dall’inizio del mese in cui è stata accettata la domanda di ammissione. Esso ha durata illimitata e può essere disdetto dall’associato mediante lettera raccomandata. La disdetta, che non può essere esercitata nell’anno solare di adesione ed in quello successivo, deve essere inviata entro il 31 agosto ed ha effetto dal 31 dicembre dello stesso anno.
La qualifica di associato ed i relativi diritti ed obblighi sono intrasmissibili a terzi, con esclusione dei casi riguardanti operazioni societarie e straordinarie quali, ad esempio, fusioni, conferimenti e trasformazioni.
Tutti i soci come sopra identificati vengono iscritti nel Registro delle imprese tenuto dalla Confindustria.
Art. 5 Diritti ed obblighi
Le imprese costituiscono l'elemento centrale del Sistema della rappresentanza confederale, tutte le aziende associate hanno titolo ad appartenere al suddetto Sistema. L'appartenenza dell'impresa al Sistema, i suoi elementi identificativi e la sua posizione giuridico‑organizzativa sono certificati dal Registro delle imprese, tenuto dalla Confindustria. Le aziende aderenti che siano in regola con il versamento dei contributi sociali acquisiscono il diritto a:
a) ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio erogate istituzionalmente dal Sistema;
b) esercitare l'elettorato attivo e passivo nell'ambito del Sistema;
c) partecipare alla vita associativa della Associazione sulla base dei principi del Sistema stesso e delle conseguenti norme statutarie;
d) vedere attestati, quando in regola con i requisiti prescritti, la loro appartenenza al Sistema.
Le imprese che aderiscono alla Associazione in qualità di soci effettivi hanno l'obbligo di:
a) fornire le informazioni richieste;
b) non appartenere ad Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi, nonché di astenersi da comportamenti concorrenti rispetto alle funzioni ed alle competenze dell’Associazione e delle altre Associazioni del Sistema Confederale;
c) rispettare gli statuti, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni conseguenti di tutte le componenti del Sistema, nonché il Codice Etico di cui all'art.2;
d) osservare, in particolare, i contratti e le regolamentazioni collettive di lavoro stipulati dall'Associazione o dagli altri organismi del Sistema.
Art. 6 Finanziamento dell'Associazione
Il finanziamento dell'Associazione avviene attraverso il versamento obbligatorio da parte dei soci di una quota di iscrizione al momento della ammissione e di una quota associativa annua. L'ammontare della quota di iscrizione e di quella associativa annua è determinato dalla Giunta dell'Associazione. L'obbligo del contributo decorre dalla data di ammissione.
Ove per qualsiasi motivo
Art. 7 Rappresentanza dei soci
Le imprese associate sono rappresentate dal titolare, dal legale rappresentante, dall'amministratore delegato o dal Direttore Generale dell'azienda con procura generale ad negotia. Possono altresì rappresentare l'impresa, su delega formalmente espressa i membri dei consigli di amministrazione, gli institori, dirigenti o funzionari dell'impresa muniti di procura ad negotia per settori fondamentali dell'attività aziendale.
Art. 8 Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per:
a) dimissioni;
b) perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
c) cessazione dell'attività esercitata dall'impresa;
d) adesione contemporanea ad altre organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;
e) accertata morosità nel pagamento delle quote associative dovute;
f) espulsione motivata da grave inadempienza agli obblighi associativi o da comportamenti non conformi al Codice Etico.
La cessazione volontaria o coattiva della qualità di socio non esonera dal pagamento della quota associativa in pendenza e comporta la perdita di ogni eventuale diritto sul patrimonio sociale.
Art. 9 Sanzioni
Le imprese associate che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto o che tenessero comportamenti non conformi al Codice Etico o alla Carta dei valori associativi sono passibili delle seguenti sanzioni:
censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
sospensione del diritto a partecipare alle Assemblee dei Gruppi merceologici di appartenenza per un massimo di sei mesi;
sospensione del diritto alle prestazioni dell'Associazione, per un periodo non superiore a sei mesi;
sospensione dall'elettorato attivo e/o passivo e del diritto di partecipare all’Assemblea;
decadenza dei propri rappresentanti dalle cariche sociali;
decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell’Associazione;
espulsione dall'Associazione.
Le sanzioni di cui alle lettere e) f) e g) devono essere necessariamente deliberate, in alternativa, od anche cumulativamente, dalla Giunta; le altre sanzioni possono essere eventualmente deliberate dal Consiglio direttivo.
Sulla espulsione
Contro la deliberazione di espulsione ovvero la comminatoria delle sanzioni può essere inoltrato ricorso ai Probiviri, entro 45 giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza,
Il ricorso non ha effetto sospensivo ed il Collegio dei Probiviri dovrà pronunciarsi entro 60 giorni.
Art. 10 Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
I'Assemblea Generale
il Consiglio Direttivo
il Presidente
il Comitato di Presidenza
i Probiviri
i Revisori contabili.
Art. 11 Assemblea Generale
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea Generale è costituita da tutte le imprese associate appartenenti ai vari Gruppi merceologici. Essa viene convocata, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qual volta
eleggere ogni triennio il Presidente della Associazione votando sul nominativo proposto dalla Giunta;
due Vice Presidenti operativi che sono o siano stati in Giunta, su proposta del Presidente;
discutere e deliberare, sentita la relazione del Presidente, intorno alla attività ordinaria della organizzazione, determinando le direttive di massima dell'azione dell'Associazione stessa;
esaminare e deliberare in merito al bilancio consuntivo dell'anno precedente e al bilancio preventivo dell'anno in corso;
eleggere ogni triennio i membri elettivi della Giunta, nonché i Revisori contabili e i Probiviri;
deliberare su tutti gli altri argomenti non espressamente riservati all'Assemblea straordinaria.
L'Assemblea straordinaria dei soci delibera:
sulle modifiche dello Statuto sociale;
sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.
Art. 12 Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, su decisione della Giunta a mezzo lettera, fax o posta elettronica almeno 10 giorni prima del giorno fissato per
Gli avvisi di convocazione debbono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare e fatte salve oggettive esigenze di riservatezza, la documentazione relativa ai punti dell’ordine del giorno deve essere visionabile in sede in tempo utile e comunque almeno due giorni prima della riunione.
L'Assemblea sollecitata dai soci a norma dell'articolo precedente dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione il quale propone il sistema che deve essere seguito per ogni votazione. Ciascun elettore può votare solo per un numero di candidati pari ai 2/3 dei seggi da ricoprire. La votazione avviene a scrutinio segreto per le nomine relative a persone. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, presiede il Vice Presidente da lui designato o il più anziano di età. Il Presidente nomina due scrutatori e un segretario, che di norma è il Direttore Generale dell'Associazione.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti soci, cui spetta l'esercizio dei diritti sociali, che dispongano della metà più uno dei voti globalmente assegnati ai sensi dell'art. 14. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, I'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida, qualunque sia il numero dei soci presenti e dei voti spettanti.
Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, dopo di che la legalità dell'Assemblea e la validità delle sue deliberazioni, prese a maggioranza assoluta dei voti espressi, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 42, non possono essere infirmate dalle astensioni di voto e dalle schede bianche, e vincolano tutti i soci.
Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale dell'Associazione.
Art. 13 Rappresentanza in Assemblea
Nelle Assemblee ciascuna impresa associata deve essere rappresentata dal suo titolare o dall'amministratore delegato o dal Direttore Generale, quali risultano dalla scheda di adesione all'Associazione, ovvero da persona (socio, comproprietario, dirigente, funzionario) della stessa azienda, munito di apposita delega del titolare o legale rappresentante. La delega può anche essere rilasciata a favore di altra impresa associata.
In ogni caso non è ammessa più di una delega, fatto salvo i casi dei soci facenti capo ad uno stesso gruppo societario.
Art. 14 Attribuzione dei voti
Ogni socio o Gruppo industriale dispone di un numero di voti in ragione delle quote associative dovute e versate nell'ultimo anno solare precedente la data dell'Assemblea, secondo la tabella qui di seguito riportata, che prende a riferimento per il conteggio la quota associativa minima stabilita dalla Giunta:
‑ 4 voti fino a 2.066,00 Euro di contributo annuo;
- 1 voto ogni ulteriori 2.066,00 Euro e fino a 35.119,00 Euro di contributo annuo;
- 1 voto ogni ulteriori 4.132,00 Euro e fino a 47.514,00 Euro di contributo annuo;
- 1 voto ogni ulteriori 8.263,00 Euro di contributo annuo.
Eventuali modifiche di tali criteri sono di competenza dell'Assemblea ordinaria, su proposta della Giunta.
Art. 15 Giunta
- il Presidente;
- i Vice Presidenti operativi;
- il Presidente del Comitato Provinciale per
- il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
- i componenti del Consiglio Direttivo;
- l'ex Presidente dell'Associazione che per ultimo ha rivestito la carica, sempre che abbia ancora i requisiti previsti per rivestire la qualità di socio;
- i Presidenti dei Gruppi merceologici;
- i Presidenti dei Comitati Territoriali di Partecipazione;
e dai membri eletti dall'Assemblea generale ordinaria in numero uguale ai Presidenti dei Gruppi merceologici e dei Comitati Territoriali di Partecipazione;
nonché da membri cooptati dalla Giunta, su proposta del Consiglio Direttivo, per un numero massimo di sette, per assicurare la rappresentatività di tutto il territorio provinciale ovvero la presenza di soci aventi particolari esperienze associative.
Possono essere chiamati a fare parte della Giunta, su proposta del Presidente, fino a tre membri, eletti per cooptazione per la durata del mandato.
A ciascun Gruppo Merceologico che abbia quanto meno il doppio degli iscritti ovvero degli occupati rispetto a quanto previsto dall’art. 17 lettera f. verranno attribuiti i seggi in proporzione al peso contributivo di ciascun Gruppo.
Per l’individuazione dei candidati si deve tener conto della loro provenienza territoriale per assicurare la più completa rappresentanza.
Art. 16 Funzionamento della Giunta
E' convocata dal Presidente a mezzo lettera, fax o posta elettronica almeno 10 giorni prima della riunione. In caso di urgenza il temine può essere ridotto a 3 giorni.
L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e la puntuale elencazione degli argomenti da trattare. La documentazione relativa ai punti dell’ordine del giorno deve essere visionabile in sede in tempo utile e comunque almeno due giorni prima della riunione.
La partecipazione alla Giunta non è delegabile.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti escludendo dal computo gli astenuti e le schede bianche.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Ciascun membro ha diritto ad un voto. Alle riunioni sono invitati, senza voto deliberante, i componenti i Probiviri ed i Revisori contabili.
I membri della Giunta che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo decadono dalla carica immediatamente.
Non sono rieleggibili coloro che, avendo ricoperto la carica nel triennio non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.
Vengono, invece, automaticamente riconfermati i primi tre componenti che realizzano nel triennio il maggior numero di presenze.
Sarà privilegiata l’anzianità d’iscrizione nel caso di parità
Art. 17 Compiti della Giunta
Spetta alla Giunta:
a) proporre all'Assemblea il candidato per l'elezione del Presidente, decidendo a scrutinio segreto, sulla base delle indicazioni ottenute dalla Commissione di designazione di cui all'art.23;
b) proporre all’Assemblea la lista dei candidati per le cariche di Revisore Contabile e dei Probiviri;
c) eleggere:
‑ i membri che andranno a comporre il Consiglio Direttivo;
‑ i 3 membri della Commissione di designazione per la nomina del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo;
d) curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni e le direttive di massima stabilite dall'Assemblea Generale;
e) nominare il Direttore Generale dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;
f) deliberare sull'acquisto o l'alienazione di beni immobili e adottare eventuali deliberazioni di competenza dell'Assemblea, nei casi comprovati d'urgenza, salvo ratifica da parte di questa;
g) deliberare sulla costituzione di nuovi Gruppi merceologici, purché essi raggruppino un minimo di 10 aziende, esercenti attività affini, ovvero occupino più di 400 dipendenti;
h) deliberare l'adesione dell'Associazione alle organizzazioni similari a carattere regionale, interregionale, nazionale ed internazionale, nonché l'eventuale aggregazione di associazioni, enti, ecc., aventi scopi similari;
i) predisporre tutti gli elementi da discutere e da approvare dall'Assemblea;
l) chiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
m) esaminare e deliberare in via provvisoria in merito al bilancio consuntivo dell'anno trascorso ed in merito al bilancio preventivo da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea Generale ordinaria;
n) deliberare, sentito il parere dei Probiviri, sui ricorsi presentati dalle imprese avverso le decisioni del Consiglio Direttivo per mancato accoglimento della domanda di iscrizione all'Associazione;
o) deliberare sulle quote di ammissione alla Associazione, sui contributi annuali obbligatori a carico degli iscritti e sul sistema di riscossione; proporre all'Assemblea eventuali modifiche ai criteri di attribuzione dei voti di cui all'art. 14 dello Statuto;
p) stabilire alla scadenza del triennio di permanenza in carica, I'attribuzione ai Gruppi merceologici del numero massimo di candidati da proporre per l'elezione nella Giunta dell'Associazione.
Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l’istituzione dei Comitati Territoriali di partecipazione.
Art. 18 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dalla Giunta.
E' composto da 15 membri e precisamente da:
- il Presidente dell'Confindustria ;
- i due Vice Presidenti operativi;
- i due Vice Presidenti di diritto, Presidenti rispettivamente del Comitato Provinciale per
- 5 membri eletti dalla Giunta, limitando le preferenze ai 2/3 dei seggi da ricoprire;
- 1 membro di nomina del Presidente, scelto fra tutti i soci.
- 4 membri cooptati dal Consiglio su proposta del Presidente, scelti di norma tra i componenti
Il Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, ha facoltà di invitare, di volta in volta e senza diritto di voto, ai lavori Soci che ricoprano particolari cariche nell’ambito del Sistema Confederale.
I membri del Consiglio Direttivo eletti dalla Giunta rimangono in carica per tutto il tempo previsto dal mandato ricevuto, anche se non dovessero più far parte della Giunta per effetto del rinnovo delle cariche.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 6 volte all'anno e comunque ogniqualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
Le decisioni del Consiglio sono valide quando partecipa alla riunione almeno la metà più uno dei suoi componenti e vengono deliberate a maggioranza dei voti dei presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche. Ciascun membro ha diritto ad un voto.
La partecipazione al Consiglio Direttivo non è delegabile.
Art. 19 Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:
a) sovrintendere alla gestione economica e finanziaria della Associazione;
b) predisporre tempestivamente il bilancio di previsione e quello consuntivo annuale;
c) curare l'attuazione delle deliberazioni della Giunta per il conseguimento dei fini statutari dell'Associazione ed adottare provvedimenti di comprovata urgenza di competenza della Giunta, salvo ratifica da parte della stessa nella prima riunione successiva;
d) deliberare, sentito il parere dei Presidenti dei Gruppi merceologici competenti, sulle domande di ammissione a soci e sull'assegnazione dei nuovi soci ai rispettivi Gruppi, nonché sulle sanzioni nei casi previsti all'art.9;
e) nominare i rappresentanti dell'Associazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni e organi in genere, nei quali tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;
f) approvare la costituzione di gruppi di associati interessati a trattare temi di comune interesse;
g) deliberare, sentite le proposte del Direttore Generale, sulle assunzioni, le nomine ed i licenziamenti del personale della Associazione, determinandone lo stato giuridico ed economico ed il relativo regolamento interno;
h) deliberare, sentito il Direttore Generale, I'affidamento di eventuali incarichi professionali e/o di consulenza;
i) mantenere i rapporti con le organizzazioni di categoria sul piano provinciale, regionale e nazionale.
Art. 20 Presidente ‑ Vice Presidenti
Il Presidente, che è il legale rappresentante dell'Associazione, ha le seguenti attribuzioni:
a) presiedere l'Assemblea Generale,
b) firmare tutti gli atti sociali e rappresentare l'Associazione in qualunque sede giudiziaria e amministrativa;
c) vigilare sul funzionamento della Associazione, sulla attività dei Gruppi merceologici e su tutti gli atti amministrativi sottoscrivendoli unitamente al Direttore Generale.
Il Presidente può delegare, sotto la sua responsabilità, alcune delle funzioni che gli sono attribuite ai Vice Presidenti, ai componenti il Consiglio Direttivo o
Il Presidente ha facoltà di invitare a partecipare alle riunioni degli Organi Statutari persone, anche estranee all’Associazione, qualora ne ravvisi l’opportunità.
I Vice Presidenti operativi sostituiscono il Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento in ordine di anzianità.
Art. 21 Elezione del Presidente
Il Presidente viene eletto triennalmente e non è rieleggibile. Altra ulteriore rielezione è ammessa solo dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari a quello di un mandato.
L'elezione del Presidente avviene in Assemblea a scrutinio segreto sulla proposta della Giunta. Per l'elezione è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti presenti.
Qualora la proposta non raggiungesse la maggioranza di cui sopra, va ripetuta la procedura di designazione.
I Vice Presidenti, in numero di due, sono eletti triennalmente dalla Assemblea su proposta del Presidente e scadono alla fine del mandato del Presidente in carica. Sono rieleggibili per un ulteriore triennio.
Art. 22 Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dai quattro Vice Presidenti. Viene consultato dal Presidente su questioni di particolare riservatezza e su altri problemi importanti ed urgenti.
Determina il trattamento economico del Direttore Generale. In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio sottoponendo le deliberazioni così assunte alla ratifica di tale organo nella sua prima riunione utile.
Art. 23 Commissione di designazione
Per la elezione del Presidente ai fini di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati, viene costituita una Commissione di designazione composta da tre membri, scelti fra imprenditori che abbiano maturato una significativa esperienza nell'ambito associativo.
Alla Giunta vanno sottoposte le indicazioni che siano appoggiate da almeno il 15% degli associati.
Art. 24 Collegio dei Revisori contabili
E' costituito il Collegio dei Revisori contabili, composto da 3 membri effettivi e due supplenti, scelti su una lista, proposta dalla Giunta, di almeno sette candidati soci. Almeno uno dei Revisori contabili deve avere la qualifica di Revisore Ufficiale dei Conti.
Eletti dalla Assemblea nell’anno in cui si elegge
Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.
Il Collegio designa al proprio interno il Presidente.
Nel caso venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un Revisore effettivo, subentra il Revisore supplente in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.
Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce alla Assemblea con la relazione al bilancio consuntivo.
I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta in qualità di invitati. Hanno diritto di intervento ma non di voto.
La carica di Revisore contabile è incompatibile con qualunque altra carica associativa.
Art.
L’Assemblea elegge, l’anno in cui viene nominata
Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 4 preferenze nell’ambito di una lista proposta dalla Giunta che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
Alla carica di Proboviro possono essere candidati anche soci che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.
La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione.
Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.
A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i 6 Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i 4 Probiviri nominati dall’Assemblea, con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Pesaro, che provvederà alla scelta, sempre tra i 4 Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.
Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.
Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irritale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriore 30 giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello al Collegio dei Probiviri di Confindustria.
In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.
L’interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.
Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversie, i 6 Probiviri eletti dall’Assemblea designano, all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.
L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 3 Probiviri eletti dall’Assemblea, convocati in collegio speciale.
I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all’uopo stabiliti.
Art. 26 Gruppi merceologici
Per la migliore tutela degli interessi delle imprese associate e per il perseguimento degli scopi statutari l'Associazione si articola in Gruppi merceologici, costituiti secondo l'attività industriale da ciascuno svolta, che hanno il compito di esprimere, nella forma più diretta ed efficace, la volontà delle imprese che li compongono e di rappresentarne le esigenze negli organi statutari dell'Associazione.
Nell'attività dei Gruppi deve essere realizzata la continua partecipazione delle imprese alla vita associativa per conseguire la massima rispondenza possibile fra l'azione e le iniziative dell'Associazione e le esigenze delle categorie merceologiche e dei singoli.
La costituzione di nuovi Gruppi merceologici avviene dietro richiesta delle imprese interessate e viene deliberata dalla Giunta dell'Associazione, secondo quanto stabilito dall'art. 17 lett. g).
E' ammessa l'appartenenza e la partecipazione a più Gruppi merceologici per le imprese che esercitano attività industriali di genere o di specie diversi.
Le imprese esercenti attività per le quali non sia stato costituito apposito Gruppo hanno ugualmente diritto alla tutela ed ai servizi dell'Associazione e saranno riunite nel Gruppo Industrie Varie.
I Gruppi merceologici possono comprendere Sezioni distinte in relazione a diverse tipologie produttive o a situazioni locali e speciali.
Art. 27 Organizzazione dei Gruppi merceologici
Sono organi dei Gruppi merceologici:
a) l'Assemblea del Gruppo;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo, ove costituito.
Art. 28 Assemblee dei Gruppi
Le Assemblee dei Gruppi sono convocate dai rispettivi Presidenti ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione o il Presidente del Gruppo lo ritengano necessario nell'interesse degli associati o ne venga fatta richiesta da almeno 1/4 delle imprese componenti il Gruppo stesso.
L'Assemblea è composta da tutte le imprese associate appartenenti ad una data categoria merceologica, rappresentate da una delle persone indicate all'art.13.
E' obbligatoria la convocazione triennale ordinaria per la nomina delle cariche del Gruppo; il rinnovo delle cariche sociali deve essere effettuato triennalmente.
Art. 29 Funzionamento delle Assemblee dei Gruppi
Per la convocazione e il funzionamento delle Assemblee di Gruppo si seguiranno le stesse norme dettate per le Assemblee Generali; il termine per l'invio dell'avviso di convocazione agli associati, da effettuarsi anche per posta elettronica, è ridotto a 6 giorni; nei casi di urgenza è anche ammessa la convocazione con fax, o con posta elettronica, con termine ridotto a 3 giorni.
Art. 30 Cariche dei Gruppi merceologici
Ogni Gruppo, oltre al Presidente, potrà nominare anche uno o più Vice Presidenti ed un eventuale Consiglio, complessivamente in numero dispari.
Art. 31 Compiti delle Assemblee dei Gruppi
L'Assemblea di Gruppo:
a) elegge il Presidente, uno o più Vice Presidenti, quando non si costituisce il Consiglio del Gruppo;
b) provvede alla elezione dei membri costituenti il Consiglio del Gruppo, determinandone il numero in relazione alla dimensione associativa del Gruppo medesimo;
c) esamina e delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti gli interessi della categoria e l'attività del Gruppo;
d) delibera sulle relazioni del Presidente e del Consiglio del Gruppo;
e) propone candidati alla nomina di componenti della Giunta da parte dell'Assemblea, in numero proporzionale al peso contributivo del Gruppo stesso e tenendo conto della provenienza territoriale.
I Consigli dei Gruppi merceologici sono composti dal numero di membri stabilito dalla propria Assemblea in conformità al disposto dell'articolo precedente. Spetta ai Consigli:
a) eleggere fra i propri membri il Presidente e uno o più Vice Presidenti;
b) rendersi interpreti presso gli organi dell'Associazione delle necessità della categoria in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea del Gruppo;
c) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi dei rappresentanti del Gruppo in tutti gli enti, organizzazioni o commissioni in cui sia prevista o ritenuta utile la rappresentanza dello stesso;
d) designare un delegato del Gruppo per la costituzione del Comitato provinciale per
Art. 33 Compiti dei Presidenti dei Gruppi merceologici
Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio del Gruppo merceologico. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente più anziano. Il Presidente entra di diritto nella Giunta dell'Associazione, dura in carica un triennio ed è rieleggibile per una sola volta. Egli dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio e rappresenta il Gruppo all'interno dell'Associazione.
Art. 34 Comitato provinciale per
Il Comitato provinciale per
Ciascun gruppo merceologico costituito e rappresentato in Giunta elegge un delegato.
Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente, che assume la carica di Vice Presidente di diritto dell'Associazione ed entra a far parte di diritto del Comitato di Presidenza, della Giunta e del Consiglio Direttivo.
Il Comitato elegge, inoltre, 2 consiglieri per coadiuvare il Presidente nella sua attività.
Il Presidente è il rappresentante della Piccola Industria nel Comitato Regionale di Confindustria Marche; può essere rieletto per un solo triennio consecutivo a quello della nomina.
Al Comitato è affidata la cura degli interessi propri delle piccole imprese e la salvaguardia della loro funzione socio-economica, nonché la designazione di rappresentanti della Piccola Industria tutte le volte che lo richiedono lo Statuto e gli organi direttivi di Confindustria Pesaro Urbino.
Art. 35 Gruppo Giovani Imprenditori
Nell'ambito della Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori dell'lndustria. La composizione ed il funzionamento del Gruppo sono disciplinati da apposito regolamento approvato dalla Giunta dell'Associazione.
Il Gruppo ha il compito di promuovere iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria, per favorire l'inserimento dei giovani imprenditori nella vita e nell'attività del Paese e per esaltare nei medesimi la consapevolezza della funzione etica e sociale della libera iniziativa e lo spirito associativo.
Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori assume la carica di Vice Presidente di diritto dell'Associazione e fa parte di diritto anche del Comitato di Presidenza, della Giunta e del Consiglio Direttivo.
Le attività del Gruppo Giovani Imprenditori devono essere svolte d'intesa con il Consiglio Direttivo, in modo da assicurare la loro conformità allo spirito del presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi Direttivi.
Il Gruppo ha inoltre facoltà di indicare un nominativo quale candidato alla nomina da parte dell'Assemblea a membro della Giunta.
Art. 36 Comitati Territoriali di Partecipazione
I Comitati costituiti hanno il compito di sviluppare la conoscenza dei problemi locali per migliorare l'area della rappresentanza presso le Amministrazioni interessate e rafforzare il rapporto tra Associazione e soci.
I Comitati possono essere costituiti da un numero variabile tra 3 e 5 membri ed al proprio interno eleggono un Presidente.
I Comitati lavorano in stretto collegamento con
I Presidenti dei Comitati Territoriali di Partecipazione entrano a far parte di diritto della Giunta, durano in carica un triennio e possono essere rieletti una sola volta.
Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può istituire dei Comitati incaricati di seguire tematiche specifiche.
Il Socio che sarà chiamato a coordinare le attività dei Comitati per la durata dell’incarico partecipa, di diritto, ai lavori della Giunta.
Art. 38 Direttore Generale
Il Direttore Generale è nominato dalla Giunta ed è responsabile del funzionamento degli uffici; sovrintende all'intera struttura dell'Associazione ed all'andamento dei servizi.
Egli partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea Generale ed alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta, nonché a quelle dei Gruppi merceologici, per le quali potrà anche delegare un Dirigente o un Funzionario dell'Associazione.
Il Direttore Generale è alle dirette dipendenze del Presidente e del Comitato di Presidenza.
Egli propone i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, della Giunta e degli altri organi dell'Associazione.
Provvede ai collegamenti, ai corrispondenti livelli e nelle varie forme, con le diverse componenti dell'organizzazione della rappresentanza industriale.
Il Direttore Generale è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria della Associazione, cura la predisposizione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, firma la corrispondenza dell'Associazione non eccedente la normale amministrazione.
Tutto il personale dell'Associazione dipende direttamente dal Direttore Generale e non può esercitare professioni, avere altri impegni od assumere cariche a meno di particolare autorizzazione secondo le procedure previste nell'apposito regolamento interno, che disciplina il trattamento economico, normativo e previdenziale del personale
L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal l° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dalle quote di iscrizione e dai contributi di cui all'art.6;
b) dai beni mobili ed immobili, dalle partecipazioni e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni, o comunque siano acquisiti in proprietà dall'Associazione;
c) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finché non siano erogate;
d) dagli interessi attivi, dalle altre rendite patrimoniali e dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali.
Il patrimonio sociale con ogni suo incremento ed accessione è indivisibile fra i soci; in caso di cessazione del rapporto associativo dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione né pretenderne la quota proporzionale.
Non possono in alcun caso essere distribuiti, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quanto previsto dall’art. 42.
L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo. I singoli atti amministrativi dell'Associazione, relativi alla erogazione delle spese ed al movimento dei fondi, dovranno essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Direttore Generale.
Per i versamenti sui conti dell'Associazione è possibile la firma disgiunta.
Ogni anno deve essere redatto il bilancio di chiusura da sottoporsi alla approvazione dell'Assemblea Generale e deve essere fatto e conservato, in apposito libro, un regolare inventario del patrimonio sociale in base alle disposizioni regolamentari di Confindustria in materia.
E' in facoltà del Presidente nominare tra i componenti il Consiglio Direttivo un Tesoriere che, congiuntamente al Direttore Generale, sottoscriva gli atti di spesa.
Le cariche sociali sono personali e potranno essere ricoperte esclusivamente dai rappresentanti delle imprese aderenti all’Associazione.
Per rappresentanti delle imprese aderenti si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa, muniti di procura generale ad negotia.
Tutte le cariche sociali durano un triennio, sono gratuite, e rinnovabili per: 1 triennio consecutivo per i componenti il Comitato di Presidenza, il Consiglio Direttivo,
Non vi sono limiti di durata per i componenti i Consigli Direttivi dei Gruppi merceologici e per i Probiviri.
La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell’Associazione e ha la durata di un solo triennio.
In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e Consiglio Direttivo dell’Associazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata.
Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
Il rinnovo delle cariche sociali avviene, di norma, entro il primo semestre e in anni sfalsati per Presidente, Vice Presidenti e Consiglio Direttivo rispetto ai componenti
Qualora l'elezione di una carica associativa debba avvenire per qualsiasi motivo fuori dalla regola temporale fissata nel presente Statuto, il periodo mancante alla normale scadenza del mandato non è considerato ai fini della durata massima delle cariche.
Decadono dalle cariche sociali coloro che perdono la qualità di socio o che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni relative alla carica ricoperta per tre volte consecutive.
Per l’incompatibilità fra cariche associative ed incarichi politici e/o amministrativi trovano applicazione le norme contenute nelle specifica delibere della Giunta confederale.
Le modalità ed i sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente tra i seguenti: per alzata di mano, per appello nominale, a scrutinio segreto. La votazione a scrutinio segreto è irrinunciabile allorché si debba procedere a nomine e deliberazioni concernenti persone.
Nel caso in cui più candidati ricevano lo stesso numero di voti, si ripete
Per le modifiche statutarie, che devono essere deliberate dalla Assemblea straordinaria, è necessaria una maggioranza pari ai 4/5 dei voti spettanti ai soci che partecipano all'Assemblea. Lo scioglimento e la liquidazione della Associazione devono essere deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 del totale dei voti spettanti alle associate, cui spetta l'esercizio dei diritti sociali.
(nota: ex. art. 5 com.4 quinquies lett.b) ultima parte legge 460/97)
Agenti Immobiliari
Agro‑alimentare
Armatori della pesca
Arredamenti per uso commerciale
Attività estrattive
Cartario, editoriale e poligrafico
Casalinghi
Chimico ed affini
Costruzioni edili
Frantoi oleari
Industrie varie
Ingegneria e servizi
Laterizi
Macchine per la lavorazione del legno
Manufatti in cemento
Meccanica, elettromeccanica, elettronica e fonderia
Mobile e legno
Nautica
Prefabbricati e componenti per il mobile
Public utilities
Pulizia, Manutenzione ed Ecologia
Terziario avanzato
Tessile e abbigliamento
Trasporti
Trasporti in concessione
Trebbiatori e Motoaratori
Turismo
